L’uscita dall’ufficio per pochi minuti è sanzionata in modo diverso a seconda che si tratti di lavoro privato o nella pubblica amministrazione: solo in quest’ultimo caso è previsto infatti il reato introdotto dalla riforma Brunetta (Dlgs 150/2009, articolo 55 quinquies). In entrambi i casi, comunque, il comportamento in questione ha rilievi disciplinari che si ripercuotono sulla stabilità del rapporto di lavoro e possono implicare quindi il licenziamento, anche in tronco.
In questa breve guida analizzeremo cosa si rischia in caso di uscita dall’ufficio per pochi minuti tenendo conto di una recente e interessante sentenza n. 29674/21 della Cassazione che ha deciso il caso di due impiegati del Comune, assenti ingiustificati a un controllo dei carabinieri: il primo si era assentato pochi minuti per prendere il caffè (visto che la macchinetta interna all’ufficio era rotta), il secondo invece si era recato al tabacchino vicino a comprare le sigarette, appellandosi a una prassi aziendale mai punita prima di allora. Ma procediamo con ordine.
Abbandono del posto di lavoro: cosa si rischia?
L’abbandono del posto di lavoro è un comportamento che viola il dovere di correttezza e fedeltà che ricade sul dipendente. Esso quindi può comportare una sanzione disciplinare a seconda di quanto grave siano state le ricadute per l’azienda.
Il datore di lavoro è chiamato a valutare se l’assenza non autorizzata dal posto abbia comportato un danno per l’azienda e/o un rischio per la sicurezza dei colleghi di lavoro o dei clienti. Si va pertanto dal richiamo scritto al licenziamento per giusta causa (in tronco) o per giustificato motivo soggettivo (con preavviso).
Il caso più grave potrebbe essere quello di una guardia giurata che abbandoni la postazione – sia pure per pochi minuti – senza avvisare un sostituto o quello di un addetto alla sicurezza e al controllo di un macchinario pericoloso che si assenti per la pausa caffè.
Laddove invece le mansioni svolte dal dipendente assente sono fungibili e quest’ultimo abbia avvisato i colleghi della propria momentanea indisponibilità, le conseguenze potrebbero essere più blande.
A valutare la gravità del comportamento è, in prima battuta, il datore di lavoro e, in caso di contestazione della sanzione disciplinare da parte del dipendente, il giudice.
Le garanzie per il dipendente che si assenta dal posto di lavoro
Prima di infliggere la sanzione, il datore di lavoro è chiamato ad attivare la procedura di contestazione prevista dallo Statuto dei lavoratori: procedura che si sostanzia in un preventivo avviso di avvio del procedimento disciplinare, indirizzato al dipendente, entro breve tempo rispetto all’illecito. A questi viene assegnato un termine di 5 giorni per presentare difese scritte e/o per essere sentito di persona. All’esito della valutazione delle giustificazioni, il datore adotta la decisione definitiva e sceglie la sanzione disciplinare da infliggere al responsabile.
La sanzione può essere impugnata entro 60 giorni dal dipendente che dovrà innanzitutto inviare una contestazione scritta e, nei successivi 180 giorni, depositare il ricorso innanzi al tribunale a mezzo del proprio avvocato.
Uscita dall’ufficio per pochi minuti: è reato?
Solo se il rapporto di lavoro si inserisce nella pubblica amministrazione, l’uscita dall’ufficio, anche se per pochi minuti, integra un reato e può quindi comportare un procedimento penale. Il capo ufficio è obbligato a sporgere denuncia contro il dipendente, a rischio di una responsabilità personale in caso di inerzia.
A prevedere l’incriminazione è il Decreto legislativo n. 150/2009 art. 55 quinquies: una norma, rivista dal Dlgs 116/2016, secondo la quale la falsa attestazione del badge scatta per qualunque modalità venga usata per far risultare in servizio chi è assente. Può poi scattare la condanna a risarcire il danno alla P.A.
In questi casi, il giudice potrebbe applicare la causa di non punibilità per «particolare tenuità del fatto», così come previsto dall’art. 131-bis del codice penale che consente di richiedere l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena (fatti salvi gli effetti risarcitori della condotta e la macchia sulla fedina penale).
Attenzione: la particolare tenuità del fatto non può applicarsi quando il dipendente abbia reiterato il proprio comportamento ponendolo in essere più volte o quanto abbia agito per motivi abietti o futili. Ma se la violazione non nasce da un istinto criminale, ma da una sorta di affidamento nella prassi o nella tolleranza dei superiori, allora – nonostante l’allontanamento non sia occasionale ma una consuetudine mattutina – è possibile richiamarsi alla causa di giustificazione in commento e, dunque, confidare nell’assoluzione dal reato. Resta tuttavia la possibilità di un licenziamento immediato.
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