Come fare domanda per la rottamazione quater 2023

by • 4 giugno 2023 • ECONOMIA, In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Come fare domanda per la rottamazione quater 2023521

Nel 2023, come previsto dalla legge di Bilancio, sarà possibile aderire a nuova definizione agevolata delle cartelle. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito chiarimenti sulle modalità e le tempistiche per presentare la domanda, ecco le ultimissime.

Quali cartelle rientrano nella rottamazione quater?
Come già accennato, la legge di Bilancio 2023 è intervenuta con la cosiddetta “tregua fiscale” in soccorso dei contribuenti che hanno dei debiti con il Fisco, fornendo l’opportunità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

Come fare domanda per la rottamazione quater?
Per inoltrare la domanda di adesione alla rottamazione quater 2023 entro il 30 aprile 2023 (prorogato nel consiglo dei ministri riunitosi il 4 maggio al 30 giugno 2023) è stato predisposto un apposito servizio nell’area pubblica del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (link), senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Nella sezione “Definizione agevolata (link)” va compilato il form creato ad hoc inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È necessario indicare anche un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.

Dopo aver confermato l’invio della domanda per la rottamazione quater il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Passato questo termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Cosa succede dopo aver aderito alla Definizione agevolata
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno, una “Comunicazione” di:

accoglimento della domanda contenente:
l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);

la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;

i moduli di pagamento precompilati;

le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;

eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti “definibili”), siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

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