Cassazione: residenza abituale del minore

by • 16 dicembre 2022 • In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Cassazione: residenza abituale del minore783

Le più importanti associazioni forensi che si occupano di Famiglia, i siti giuridici nazionali ed internazionali menzionano una sentenza della Corte di cassazione, n. 32194/2022, che analizza i criteri più rilevanti ai fini dell’individuazione della residenza abituale di un minore nell’ambito di un procedimento di sottrazione internazionale interno all’Unione europea.

La Corte ha inoltre specificato come il mero fatto della nascita del minore in un dato Stato e la sua permanenza per pochi mesi al suo interno non siano criteri di per sé soli sufficienti ad individuare la residenza abituale del minore.

Il fatto

Il caso di specie trae origine da una relazione sentimentale sviluppatasi in Spagna tra una cittadina italiana (che si vi trovava in Erasmus), e un cittadino spagnolo, dalla quale nasce un figlio, nell’agosto 2021. A seguito della nascita, la madre e il minore avevano convissuto per un breve periodo (un mese) con il padre presso la famiglia originaria di quest’ultimo e poi, terminata in via definitiva il rapporto tra i due, la donna aveva preso in locazione un appartamento per lei e il figlio fino al novembre 2021, data in cui aveva deciso di far ritorno in Italia portandolo con sé.

Il padre del minore aveva conseguentemente attivato la procedura per il ritorno in Spagna del bimbo e l’Autorità centrale italiana aveva chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari di attivare il relativo procedimento per sottrazione internazionale dei minori ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980.

Con decreto 1° giugno 2022, il Tribunale per i minorenni di Sassari aveva disposto il ritorno del minore sottratto in Spagna, argomentando la sua decisione sulla base di tre rilievi, vale a dire che:

a) Il minore era stato condotto in Italia senza il consenso del padre;

b) La residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja, doveva ritenersi radicata in Spagna, essendo il bambino nato a Cordoba, essendovi ivi rimasto sino al novembre 2021 – anche dopo la cessazione della convivenza tra i due genitori – e avendo continuato il padre a esercitare il diritto di affidamento sul minore anche successivamente alla definitiva rottura della relazione sentimentale;

c) Non era riscontrabile alcun rischio per il minore a causa del suo ritorno in Spagna ai sensi dell’art. 13 lett. b) della citata Convenzione.

La madre, difesa da due famosi avvocati, Costantino Biello di Porto Torres e Clino Pompei di Cassino, proponeva pertanto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, vale a dire:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della Convenzione Aja del 1980 per aver fornito, il Tribunale per i minorenni, un’errata interpretazione dei concetti di “residenza abituale” e di “effettivo esercizio del diritto di affidamento” del minore;

2. Vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure tenuto in adeguata considerazione il fatto che il minore aveva vissuto in Spagna solo durante i suoi primi tre mesi di vita – periodo di minor rilevanza da un punto di vista affettivo e dei ricordi rispetto all’anno successivo nel quale aveva risieduto ad Olbia – nonché che il rientro del bimbo in Spagna avrebbe costretto la madre a perdere l’attuale lavoro per poter stare con il bambino;

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Convenzione Aja 1980 dal momento che il Tribunale per i minorenni non aveva giudicato pregiudizievole per il minore il suo ritorno in Spagna, terra in cui non vi era alcun attuale punto di riferimento affettivo, dal momento che il padre non vedeva il minore dal novembre 2021.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della donna sulla base dei primi due motivi, trattati congiuntamente, e con assorbimento del terzo e ha cassato la decisione del Tribunale per i minorenni di Sassari.

PDF CASSAZIONE 32194-2022

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