Approvata la riforma della giustizia civile

by • 3 dicembre 2021 • In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Approvata la riforma della giustizia civile773

Al via la riforma della giustizia civile che punta a semplificare i procedimenti nella sostanza e nei tempi. Dal tribunale della famiglia, con maggiori tutele per le vittime di violenza, alla semplificazione dei riti, con la valorizzazione di forme di giustizia alternativa, sono tante le novità in arrivo. Nuove regole che vengono introdotte con la riforma approvata in via definitiva dal Parlamento. L’ impegno assunto dal governo con l’Europa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è sfidante: ridurre del 40% i tempi dei procedimenti civili. Ma vediamo cosa cambia in concreto (la ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha sottolineato che «come già avvenuto per la riforma del processo penale, anche per quella civile il ministero si metterà subito all’opera per una pronta attuazione della legge delega»).

Semplificazione dei processi civili: il primo grado
Con la riforma vengono introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso. Viene semplificata anche la fase decisoria: viene eliminata l’udienza di precisazione delle conclusioni e confermate alcune innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza Covid. È il caso delle udienze a trattazione scritta e delle udienze da remoto. Tra le novità del processo di primo grado anche l’ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato.

Il secondo grado
In appello vengono invece previste la restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, la razionalizzazione del filtro in appello e la valorizzazione della figura del consigliere istruttore.

La Cassazione
Nel giudizio in Cassazione, oltre all’affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità negli atti introduttivi, vengono semplificati i riti. Viene ad esempio abolita la sezione filtro (istituita nel 2009, decide dei ricorsi in camera di consiglio in tutti quei casi in cui il ricorso risulti inammissibile, improcedibile, manifestamente infondato o manifestamente fondato) con attribuzione però a tutte le sezioni del potere di filtro. Sono poi ridotte le ipotesi di decisione con pubblica udienza. Viene infine introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione, ovvero la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale.

Cause di lavoro, corsia preferenziale
Con la riforma viene abolito il doppio binario creato dalla legge Fornero in fatto di licenziamenti. Viene stabilito un unico procedimento per i licenziamenti, con previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi.

Mediazione civile
Cambia anche la mediazione civile e commerciale ovvero l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia. Con la riforma la mediazione viene potenziata attraverso incentivi fiscali. Sono previste forme di credito di imposta, in breve, si scalano dalle tasse le spese legali per la mediazione, e viene introdotto per mediazione e negoziazione assistita anche il gratuito patrocinio, a spese dello Stato. In più viene estesa la mediazione obbligatoria all’area dei contratti di durata (la cui esecuzione è protratta nel tempo, ndr).

Negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro e affidamento
La negoziazione assistita tramite avvocati viene poi estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Si permette poi ai coniugi di pattuire con la negoziazione assistita in sede di divorzio l’assegno divorzile in unica soluzione.

L’arbitrato «potenziato»
L’arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri e attribuendo agli arbitri (se le parti sono d’accordo in tal senso) il potere di emanare misure cautelari. Caratteristica fondamentale dell’arbitrato è la possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario.

Rafforzata la tutela del credito nel processo esecutivo
Viene poi rafforzata la tutela del credito nel processo esecutivo: sono previsti la riduzione di alcuni termini del procedimento di esecuzione, semplificazioni nella procedura di espropriazione presso terzi, la possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici. Introdotte la cosiddetta ‘vente privée’ ovvero della vendita dell’immobile da parte dello stesso debitore esecutato e le ‘astreintes’ (misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività) anche nel processo esecutivo.

Le novità in materia di famiglia
Molte le novità in materia di famiglia. La riforma prevede un rito unitario in luogo della frammentazione dei vari procedimenti e sono valorizzate le tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime. Valorizzazione anche della mediazione familiare e della figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso. È istituito il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie: tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale. I tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in queste ultime nuove e centrali articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni.

Iter più rapido in caso di violenze in famiglia
Novità per l’iter di affidamento dei minori e l’allontanamento del coniuge violento. In casi di violenza emersi nei procedimenti civili il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale, con inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza. Ora si introduce la necessità di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie: il giudice civile può raccordarsi con quello penale se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza. E a sua volta, la procura deve mettere a conoscenza del giudice civile eventuali atti contro il coniuge violento. Per la tutela della donna, in casi di inferiorità economica, è previsto che qualora vi sia una parte debole economicamente, può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione.

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