Antitrust, alcuni contratti di fideiussione sono nulli

by • 19 giugno 2021 • ECONOMIA, In evidenzaCommenti disabilitati su Antitrust, alcuni contratti di fideiussione sono nulli371

Il tema della nullità delle fideiussioni predisposte da alcuni istituti di credito secondo lo schema dell’ABI è ancora oggi, nel panorama de contenzioso bancario, assai dibattuto e di certo interesse, rispetto al quali la giurisprudenza nazionale è sostanzialmente divisa in due orientamenti: sostenere, cioè, la nullità parziale delle singole clausole “incriminate” (ossia la n. 2, la n. 6 e la n. 8) ovvero ritenere la nullità totale dell’intero accordo contrattuale, in quanto caratterizzato da una causa illecita, stante la sua contrarietà a norme imperative (ossia alla legge antitrust).
Avv. Prof. Andrea Ravelli.

Il caso
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2127/2019 resa nell’agosto del 2019, si colloca in questo secondo indirizzo, pronunciando la nullità completa e totale del contratto fideiussorio, predisposto secondo lo schema ABI censurato dalla Banca di Italia con il provvedimento 55 del 2005, in quanto restrittivo della libertà di concorrenza e violativo della Legge 287/1990 (Legge Antitrust).

In particolare, il Giudice jonico ha stabilito che “trattandosi di nullità di protezione, comminata espressamente dalla legge antitrust, ne deriva che la stessa investe l’intero contratto fideiussorio” e, conseguentemente, viene travolto l’intero contratto, e non le singole clausole, con tutte le conseguenze che ne derivano.

La Magistratura tarantina osserva e ritiene che dalla violazione dell’art. 2 della Legge c.d. “Antitrust”, verificatasi “a monte” tramite la predisposizione e l’adozione di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, deriva “a cascata” la nullità dei contratti stipulati “a valle” in conformità allo schema; atteso che questi rappresentano lo sbocco sul mercato dell’intesa illecita [Cass., SS. UU., sentenza n. 2207, 4 febbraio 2005].

Invero, qualora si volesse ritenere che l’intesa è stata conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto a valle, essa ha quale finalità unica ed esclusiva quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia.

In altri termini, la nullità del contratto si basa sull’esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 L. n. 287 del 1990, la cui invalidità si ripercuote sul contratto per così dire “a valle” costituendo lo sbocco della suddetta intesa, essenziale a realizzarne gli effetti.

Secondo questo ragionamento è facile convenire sul fatto che tale contratto, oltre ad estrinsecare l’intesa, la attua effettivamente: la ratio della nullità ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, è quella di togliere alla volontà anticoncorrenziale a monte ogni funzione di copertura formale dei comportamenti a valle.

Ogni singolo contratto a valle, in quanto attuativo dell’intesa, costituisce, pertanto, un tassello di un’operazione economica, globalmente considerata, vietata dalla legge.

Allegato:
Tribunale Taranto sentenza n.2127 2019

________________________________________________________________


COSTA PARADISO NEWS SUPERA 605.898 VISUALIZZAZIONI DI PAGINA IN 152 STATI E 1123 LOCALITÀ ITALIANE (Google analytics 04 gennaio 2021)
_______________________________________________________________

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), gli indirizzi mail sono conservati in modo sicuro e utilizzati esclusivamente per informare sulle attività da noi pubblicate.
Potrà cancellarsi dalle newsletter inviando un email al seguente indirizzo: redazione@costaparadisonews.it

Informativa sulla Privacy – Questa operazione è obbligatoria.
________________________________________________________________

Costa Paradiso News non è un prodotto editoriale, viene aggiornato in base al materiale ricevuto dai lettori o da pubblicazioni viste sul web.

I commenti agli articoli e gli annunci delle rubriche sono gratuiti e devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia.
Gli annunci vengono pubblicati sempre sotto la sola responsabilità dell’utente, che all’atto della richiesta dell’annuncio dichiara altresì di conoscere e accettare le Condizioni Generali di Servizio.

La redazione di Costaparadisonews non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo per quanto descritto dagli utenti e per la loro condotta.

Le relazioni intrattenute tra gli utenti del Servizio, incluso l’acquisto, lo scambio di informazioni, anche per il tramite del form di risposta all’annuncio, la consegna o il pagamento di beni o servizi, avvengono esclusivamente tra utenti senza che Costaparadisonews sia parte della relazione.
______________________________________________________________
Informativa sulla Privacy
______________________________________________________________
Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Puoi disabilitare i cookie sul tuo browser, oppure accettarli e continuare a navigare.
PER SAPERNE DI PIÙ

______________________________________________________________

.

Pin It

Comments are closed.