T.A.R. : SENTENZA DEL 2 MARZO 2022 LOTTIZZAZIONE “COSTA PARADISO”

by • 2 marzo 2022 • Dentro la notizia, ARCHIVIO DENTRO LA NOTIZIA, In evidenza, NOTIZIE DAL VILLAGGIOComments (1)15229

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
il 02 marzo 2022 ha pubblicato la SENTENZA n° 00142/2022 sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comunità del Territorio di Costa Paradiso;

contro

– Comune di Trinità d’Agultu e Vignola;

– Abbanoa S.p.A., Regione Autonoma della Sardegna, ARPA Sardegna, non costituiti in giudizio;

– Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – EGAS;

– Provincia di Sassari;

nei confronti

– Antonio Maria Mela e Serv.Is S.r.l.;

– Servis 2000 S.r.l. e Paradiso Costruzioni S.r.l.;

– Gruppo Mela, Gruppo Gravina e Carolina D S.r.l.;

per l’annullamento:

– del provvedimento del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – Area Tecnica – Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829, avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale si stabilisce che, con riferimento alle infrastrutture fognarie, a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune ditte private di “realizzare la fognatura ed eventuale modulo dell’impianto di depurazione, funzionale a garantire il rilascio dell’abitabilità relativa agli immobili interessati, nonché a servire i lotti liberi, in attuazione del progetto Savi, come integrato dalle prescrizioni della soc. Abbanoa S.p.a”, così si dispone: “Tutto ciò premesso e considerato Nulla osta all’esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP” …………

Con sentenza 31 luglio 2021, n. 575, questa Sezione ha deciso il ricorso, avente a oggetto questioni parzialmente coincidenti con quelle del presente giudizio, R.G. n. 1039/2012, proposto dall’Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso insieme a numerosi proprietari di immobili compresi nella lottizzazione, condannando il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola a prendere in carico le relative opere di urbanizzazione, seppure con modalità differenziate a seconda dello stato in cui esse si trovano, fermo restando che, sulla base dei pregressi atti amministrativi e convenzionali, gli oneri finanziari necessari per procedere alle opere necessarie di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria devono intendersi a carico dei proprietari dei lotti e non del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola.
È seguito lo scambio di memorie con cui tutte le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. L’analisi deve logicamente cominciare, per la sua rilevanza sostanziale, dalla domanda di condanna del Comune resistente ad assumere la gestione delle opere di urbanizzazione, nonché ad adempiere agli obblighi di legge relativi alla gestione, al collaudo e, ove necessario, all’ampliamento e potenziamento dell’impianto fognario e di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975.
Al riguardo deve preliminarmente respingersi l’eccezione formulata dalla difesa dei controinteressati in ordine a un presunto difetto di legittimatio ad causam del Presidente e legale rappresentante pro tempore della Comunità del Territorio di Costa Paradiso, che ha sottoscritto la procura ad litem, basata sul fatto che l’iniziativa processuale ora in esame non sarebbe stata preventivamente approvata dall’Assemblea condominiale, con la conseguente violazione dell’art. 1130 del codice civile.
L’eccezione è infondata, quanto meno, con riferimento alla domanda di presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune ora in esame………….
È agevole osservare, infatti, che proprio l’art. 1130 c.c. attribuisce all’amministratore del condominio dei poteri di “gestione ordinaria”, ovviamente prescindenti da specifica autorizzazione assembleare perché finalizzati ad assicurare in ogni momento il corretto utilizzo e la buona conservazione dei beni comuni, ai quali ben può ricondursi l’iniziativa processuale volta a ottenere l’acquisizione alla mano pubblica della gestione e della manutenzione delle opere di urbanizzazione, posto che il relativo modello gestionale costituisce la “via maestra”, secondo quanto previsto dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, perché in grado di assicurare la corretta ed efficiente fruizione delle infrastrutture necessarie al funzionamento della lottizzazione.
Nel merito la domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle opere di urbanizzazione è parzialmente fondata, nei termini e secondo le modalità di seguito precisate.
In primo luogo devono trovare conferma i principi già, più volte, espressi in materia da questo Tribunale, in ordine al fatto che il trasferimento delle opere di urbanizzazione in capo al Comune e la conseguente presa in carico delle stesse sono oggetto di un obbligo inderogabile perché imposto dall’art. 28 della citata legge n. 1150/1942, secondo cui le parti devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune (cfr. al riguardo,ex multis, TAR Sardegna, Sezione II, n. 404 del 15 maggio 2013, n. 480 del 4 agosto 2011, n. 282 del 27 marzo 2018).

Tale ineludibile risultato finale neppure trova ostacolo nel fatto che le opere di urbanizzazione e le relative aree di sedime siano o meno già state trasferite o meno nella proprietà del Comune, trattandosi di un aspetto non decisivo alla luce dei principi già più volte affermati da questo Tribunale, da ultimo con la stessa citata sentenza n. 575/2021, relativa proprio alla lottizzazione Costa Paradiso, secondo cui: – le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche e come tali devono essere previste e realizzate su aree pubbliche o “aree di cessione” e non certamente su aree private (vedi Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza n. 15340 del 25/07/2016); – in via normale, è onere della parte lottizzante realizzare la predetta condizione (trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale), quale adempimento preliminare necessario ai fini della presa in carico delle opere medesime da parte dell’Amministrazione comunale; – nel caso di impianto fognario che si sviluppi secondo un tracciato che interessi anche aree di proprietà privata, ai fini dell’acquisizione e della presa in carico da parte del Comune anche delle opere di urbanizzazione primaria concernenti tale impianto fognario, è onere della parte lottizzante o di addivenire, mediante accordi con i proprietari privati delle aree in questione interessate dall’impianto fognario, alla cessione di tali aree in favore del Comune, oppure di procedere alla presentazione di una variante al piano di lottizzazione che preveda un diverso tracciato delle condotte fognarie, al fine di conseguire l’obiettivo che tutti i tratti dell’impianto fognario ricadano in aree pubbliche; ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il Comune di procedere all’acquisizione coattiva delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione, con spese a carico dei lottizzanti, stante comunque la necessità e inderogabilità che tali aree cessino di essere aree private per divenire aree pubbliche – per come sopra evidenziato – con conseguente necessità – in ogni caso – del trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale o, in via normale, per l’attività del lottizzante, o, comunque in via residuale, per attività autoritativa del Comune con oneri a carico del lottizzante medesimo.
Ciò posto, sono opportune alcune precisazioni relative ai passaggi corretti che dovranno precedere il risultato ultimo della presa in carico da parte del Comune. Tale step conclusivo, infatti, potrà, ovviamente, avvenire solo quando sarà accertato, previo collaudo, che le opere di urbanizzazione si trovano in condizioni “accettabili”, anche se ciò non deve tradursi in un rinvio sine die dell’attuazione del prefigurato modello legale di gestione; in particolare
il sistema corretto per contemperare le due esigenze è quello da tempo descritto dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, secondo cui il Comune deve procedere senza indugio al collaudo delle opere esistenti con le seguenti precisazioni:
– qualora detto collaudo dia esito positivo -sia perché le opere di urbanizzazione risultino conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, sia perché le opere medesime, pur non conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, risultino comunque “funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato” (fatta salva – relativamente a quest’ultima ipotesi – l’approvazione di eventuale variante al piano di lottizzazione)- il Comune dovrà procedere alla presa in carico delle opere, previa acquisizione, eventualmente coattiva, della proprietà delle aree di sedime;
– qualora, invece, a seguito del collaudo le opere risultino non funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato, il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora ciò non sia possibile, rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via gradata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati propter rem.
Sul punto deve, inoltre, precisarsi, ora con specifico riferimento alle peculiarità del caso ora in esame, che:
– il Comune resistente non può, ovviamente, procedere al collaudo allo stato attuale delle opere di urbanizzazione, pacificamente non conforme ai “minimi richiesti”, tanto da essere stato redatto, e approvato in tutte le sedi competenti, apposito progetto per l’adeguamento delle stesse;
nulla vieta che tali lavori siano effettuati, invece che dal Comune o dal lottizzante, da singoli proprietari di lotti o, comunque, da imprese private, come già si è stabilito e come ampiamente si evidenzierà fra breve in sede di esame del secondo gruppo di domande processuali proposte dalla ricorrente;
– nel caso specifico, dunque, il Comune potrà e dovrà procedere, senza ulteriore indugio, al collaudo e alla conseguente alla presa in carico delle infrastrutture una volta che le stesse saranno ultimate dalle imprese incaricate, oltre che, ovviamente, dover intervenire d’ufficio in caso di ritardo o inadempimento da parte degli esecutori.
Pertanto la domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle opere di urbanizzazione merita accoglimento nei termini e secondo le modalità in precedenza descritti.
Deve essere, invece, respinta l’ulteriore richiesta della ricorrente che le spese necessarie alla realizzazione dei lavori di implementazione e manutenzione delle opere, propedeutici al collaudo e alla presa in carico da parte del Comune, siano poste a carico di quest’ultimo anziché dei singoli proprietari.
E questo non solo perché, in questa materia, la regola generale è che le spese di realizzazione delle infrastrutture necessarie all’avvio della lottizzazione gravino sul lottizzante (il quale “ne scarica” il peso economico sugli acquirenti dei lotti già edificati), ma anche perché, come già perfettamente evidenziato nella precedente sentenza di questa Sezione n. 575/2021, “relativamente alla specifica opera di urbanizzazione primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari. Deve infatti ritenersi sempre valida e ammessa – nella prospettiva di un modello di urbanistica “consensualizzata” e sempre più “partecipata” – una diversa disciplina e regolamentazione negoziale – da parte dei soggetti interessati – degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese per le opere di urbanizzazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4981/2014)”. Con l’ovvia e conclusiva precisazione ulteriore, che una volta intervenuta tale presa in carico, i costi della manutenzione delle infrastrutture passeranno a carico del solo Comune, quale ente – per legge- proprietario e gestore delle stesse.
Si passa ora all’esame delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente con il gravame introduttivo e con i motivi aggiunti, volte all’annullamento degli svariati atti con cui il Comune ha inteso affidare alle società del “Gruppo Mela” l’esecuzione di interventi di implementazione dell’impianto fognario e di depurazione della lottizzazione Costa Paradiso.
Tali domande non meritano accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi come, a differenza di quanto già osservato per la domanda di presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, risulti, in primo luogo, fondata l’eccezione di inammissibilità delle domande ora in esame per difetto di legittimatio ad causam in capo al Presidente della Comunità, il quale ha posto in essere tale iniziativa processuale, che certamente non rientra nel concetto di “ordinaria gestione” -non solo senza previa autorizzazione dell’Assemblea condominiale, ma persino- in diretto contrasto con la deliberazione del 28 maggio 2011 (cfr. doc. 17 prodotto dalla ricorrente) con cui l’Assemblea aveva approvato un apposito “progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria delle infrastrutture depurative e della rete fognaria il p, laddove l’ampliamento della rete fognaria esistente e della relativa spesa”, che, in tal modo, era stato espressamente assunto “a carico” della Comunità (rectius dei proprietari che la stessa rappresenta).
Il che, peraltro, evidenzia, quale autonoma e ulteriore motivo di inammissibilità delle domande in esame, la mancata impugnazione della deliberazione 8 aprile 2011, n. 11, con cui il Consiglio comunale di Vignola e Trinità d’Agultu aveva approvato il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, poi approvato dall’Assemblea della Comunità con la deliberazione assembleare del 28 maggio 2011 dianzi citata. Pur a fronte dell’evidente inammissibilità delle domande in esame, per le ragioni dianzi evidenziate, il Collegio ritiene, comunque, opportuno, a fini di maggiore completezza della risposta giurisdizionale, ulteriormente esaminare i profili più rilevanti su cui si fondano le difese della ricorrente, esame che, peraltro, conferma l’inammissibilità e infondatezza delle stesse.
Chiaramente inammissibili sono, in primo luogo, le domande impugnatorie proposte con i motivi aggiunti notificati il 25 febbraio 2019 e con i motivi aggiunti notificati il 17 aprile 2019, aventi a oggetto le note 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 e 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 della Provincia di Sassari: è, infatti, evidente che le suddette note, sul contenuto delle quali si rinvia alla parte in narrativa, sono prive di contenuto precettivo e perciò di qualsivoglia portata lesiva nei confronti dell’odierna ricorrente.
E, più in generale, sono inammissibili per difetto di interesse tutte le domande impugnatorie proposte sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti.
Le stesse, infatti, hanno a oggetto atti che, senza in alcun modo ledere la Comunità odierna ricorrente, hanno semplicemente promosso -in una situazione di obiettiva inadeguatezza dell’impianto fognario esistente le iniziative di singoli proprietari volte, nelle more di una complessiva riorganizzazione, al miglioramento dello stesso impianto.
Sotto il profilo del merito, inoltre, non vi sono motivi per discostarsi da quanto recentemente affermato da questa Sezione con la sentenza n. 575/2021, nella parte già richiamata in sede di esame della prima domanda formulata con il ricorso introduttivo e che vale la pena di riportare nuovamente per esteso, secondo cui “relativamente alla specifica opera di urbanizzazione primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari. Deve infatti ritenersi sempre valida e ammessa – nella prospettiva di un modello di urbanistica “consensualizzata” e sempre più “partecipata” – una diversa disciplina e regolamentazione negoziale – da parte dei soggetti interessati – degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese per le opere di urbanizzazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4981/2014)…il contestato intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso risulta disciplinato degli atti sopra menzionati, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili, per cui la relativa disciplina non può oggi essere contestata e rimessa in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari”.
Si evidenzia, inoltre, come le censure rivolte nei confronti degli atti di affidamento (e preventiva autorizzazione) dei lavori sopra descritti alle società del “Gruppo Mela”, relative alla presunta violazione della disciplina sui contratti pubblici per omessa attivazione delle procedure ad evidenza pubblica, trovino puntuale smentita nel disposto dell’art. 16, comma 2 bis, del d.p.r. n. 380/2001 (richiamato dall’art. 36, comma quarto, del decreto legislativo n. 50/2016), secondo cui “Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
E come l’ulteriore rilievo della ricorrente -secondo cui il Comune avrebbe, in tal modo, affidato a privati, oltre alla realizzazione, anche, la gestione delle nuove infrastrutture fognarie e di depurazione- risulti infondato in fatto, dovendosi, sul punto, ribadire, in senso opposto, che le opere di cui si discute dovranno e potranno essere (inevitabilmente) gestite dai privati costruttori solo per il periodo di tempo strettamente necessario alla loro realizzazione, mentre, una volta terminate, dovranno essere collaudate e prese in carico da parte del Comune, secondo quanto già si è enunciato ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle opere stesse.
Infine, a definitiva conferma di quanto sin qui sostenuto, si osserva che i lavori di realizzazione delle opere in discussione sono, nel frattempo, proseguiti anche oltre il I Lotto, senza che la ricorrente abbia impugnato i correlativi atti di autorizzazione e affidamento, sia regionali che comunali, con la conseguente improcedibilità delle domande impugnatorie anche sotto questo specifico punto di vista.
Per le ragioni sin qui esposte, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti sopra descritti, e, per l’effetto, deve dichiararsi l’obbligo del Comune di Vignola e Trinità d’Agultu di prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione in questione, secondo le modalità in precedenza specificate.
Non meritano, invece, accoglimento le ulteriori domande proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti.

Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe proposti, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola di prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione in questione, nei termini e secondo le modalità specificare in motivazione, e condanna il Comune medesimo ad adempiere al citato obbligo, con le modalità parimenti specificate in motivazione. Dichiara improcedibili, inammissibili e infondate le ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE Antonio Plaisant
IL PRESIDENTE Marco Lensi
PDF SENTENZA TAR 142 del 02 marzo 2022 RG 1010/2018

Redazione Costa Paradiso News
“La Voce della Nostra Comunità”
2 marzo 2022 alle 18:56

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One Response to T.A.R. : SENTENZA DEL 2 MARZO 2022 LOTTIZZAZIONE “COSTA PARADISO”

  1. T.A.R. : SENTENZA DEL 2 MARZO 2022 LOTTIZZAZIONE “COSTA PARADISO” ha detto:

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
    il 02 marzo 2022 ha pubblicato la SENTENZA n° 00142/2022 sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Comunità del Territorio di Costa Paradiso;

    contro

    – Comune di Trinità d’Agultu e Vignola;

    – Abbanoa S.p.A., Regione Autonoma della Sardegna, ARPA Sardegna, non costituiti in giudizio;

    – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – EGAS;

    – Provincia di Sassari;

    nei confronti

    – Antonio Maria Mela e Serv.Is S.r.l.;

    – Servis 2000 S.r.l. e Paradiso Costruzioni S.r.l.;

    – Gruppo Mela, Gruppo Gravina e Carolina D S.r.l.;

    per l’annullamento:

    – del provvedimento del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – Area Tecnica – Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829, avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale si stabilisce che, con riferimento alle infrastrutture fognarie, a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune ditte private di “realizzare la fognatura ed eventuale modulo dell’impianto di depurazione, funzionale a garantire il rilascio dell’abitabilità relativa agli immobili interessati, nonché a servire i lotti liberi, in attuazione del progetto Savi, come integrato dalle prescrizioni della soc. Abbanoa S.p.a”, così si dispone: “Tutto ciò premesso e considerato Nulla osta all’esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP” …………

    Con sentenza 31 luglio 2021, n. 575, questa Sezione ha deciso il ricorso, avente a oggetto questioni parzialmente coincidenti con quelle del presente giudizio, R.G. n. 1039/2012, proposto dall’Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso insieme a numerosi proprietari di immobili compresi nella lottizzazione, condannando il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola a prendere in carico le relative opere di urbanizzazione, seppure con modalità differenziate a seconda dello stato in cui esse si trovano, fermo restando che, sulla base dei pregressi atti amministrativi e convenzionali, gli oneri finanziari necessari per procedere alle opere necessarie di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria devono intendersi a carico dei proprietari dei lotti e non del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola.
    È seguito lo scambio di memorie con cui tutte le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

    Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. L’analisi deve logicamente cominciare, per la sua rilevanza sostanziale, dalla domanda di condanna del Comune resistente ad assumere la gestione delle opere di urbanizzazione, nonché ad adempiere agli obblighi di legge relativi alla gestione, al collaudo e, ove necessario, all’ampliamento e potenziamento dell’impianto fognario e di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975.
    Al riguardo deve preliminarmente respingersi l’eccezione formulata dalla difesa dei controinteressati in ordine a un presunto difetto di legittimatio ad causam del Presidente e legale rappresentante pro tempore della Comunità del Territorio di Costa Paradiso, che ha sottoscritto la procura ad litem, basata sul fatto che l’iniziativa processuale ora in esame non sarebbe stata preventivamente approvata dall’Assemblea condominiale, con la conseguente violazione dell’art. 1130 del codice civile.
    L’eccezione è infondata, quanto meno, con riferimento alla domanda di presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune ora in esame………….
    È agevole osservare, infatti, che proprio l’art. 1130 c.c. attribuisce all’amministratore del condominio dei poteri di “gestione ordinaria”, ovviamente prescindenti da specifica autorizzazione assembleare perché finalizzati ad assicurare in ogni momento il corretto utilizzo e la buona conservazione dei beni comuni, ai quali ben può ricondursi l’iniziativa processuale volta a ottenere l’acquisizione alla mano pubblica della gestione e della manutenzione delle opere di urbanizzazione, posto che il relativo modello gestionale costituisce la “via maestra”, secondo quanto previsto dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, perché in grado di assicurare la corretta ed efficiente fruizione delle infrastrutture necessarie al funzionamento della lottizzazione.
    Nel merito la domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle opere di urbanizzazione è parzialmente fondata, nei termini e secondo le modalità di seguito precisate.
    In primo luogo devono trovare conferma i principi già, più volte, espressi in materia da questo Tribunale, in ordine al fatto che il trasferimento delle opere di urbanizzazione in capo al Comune e la conseguente presa in carico delle stesse sono oggetto di un obbligo inderogabile perché imposto dall’art. 28 della citata legge n. 1150/1942, secondo cui le parti devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune (cfr. al riguardo,ex multis, TAR Sardegna, Sezione II, n. 404 del 15 maggio 2013, n. 480 del 4 agosto 2011, n. 282 del 27 marzo 2018).

    Tale ineludibile risultato finale neppure trova ostacolo nel fatto che le opere di urbanizzazione e le relative aree di sedime siano o meno già state trasferite o meno nella proprietà del Comune, trattandosi di un aspetto non decisivo alla luce dei principi già più volte affermati da questo Tribunale, da ultimo con la stessa citata sentenza n. 575/2021, relativa proprio alla lottizzazione Costa Paradiso, secondo cui: – le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche e come tali devono essere previste e realizzate su aree pubbliche o “aree di cessione” e non certamente su aree private (vedi Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza n. 15340 del 25/07/2016); – in via normale, è onere della parte lottizzante realizzare la predetta condizione (trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale), quale adempimento preliminare necessario ai fini della presa in carico delle opere medesime da parte dell’Amministrazione comunale; – nel caso di impianto fognario che si sviluppi secondo un tracciato che interessi anche aree di proprietà privata, ai fini dell’acquisizione e della presa in carico da parte del Comune anche delle opere di urbanizzazione primaria concernenti tale impianto fognario, è onere della parte lottizzante o di addivenire, mediante accordi con i proprietari privati delle aree in questione interessate dall’impianto fognario, alla cessione di tali aree in favore del Comune, oppure di procedere alla presentazione di una variante al piano di lottizzazione che preveda un diverso tracciato delle condotte fognarie, al fine di conseguire l’obiettivo che tutti i tratti dell’impianto fognario ricadano in aree pubbliche; ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il Comune di procedere all’acquisizione coattiva delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione, con spese a carico dei lottizzanti, stante comunque la necessità e inderogabilità che tali aree cessino di essere aree private per divenire aree pubbliche – per come sopra evidenziato – con conseguente necessità – in ogni caso – del trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale o, in via normale, per l’attività del lottizzante, o, comunque in via residuale, per attività autoritativa del Comune con oneri a carico del lottizzante medesimo.
    Ciò posto, sono opportune alcune precisazioni relative ai passaggi corretti che dovranno precedere il risultato ultimo della presa in carico da parte del Comune. Tale step conclusivo, infatti, potrà, ovviamente, avvenire solo quando sarà accertato, previo collaudo, che le opere di urbanizzazione si trovano in condizioni “accettabili”, anche se ciò non deve tradursi in un rinvio sine die dell’attuazione del prefigurato modello legale di gestione; in particolare
    il sistema corretto per contemperare le due esigenze è quello da tempo descritto dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, secondo cui il Comune deve procedere senza indugio al collaudo delle opere esistenti con le seguenti precisazioni:
    – qualora detto collaudo dia esito positivo -sia perché le opere di urbanizzazione risultino conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, sia perché le opere medesime, pur non conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, risultino comunque “funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato” (fatta salva – relativamente a quest’ultima ipotesi – l’approvazione di eventuale variante al piano di lottizzazione)- il Comune dovrà procedere alla presa in carico delle opere, previa acquisizione, eventualmente coattiva, della proprietà delle aree di sedime;
    – qualora, invece, a seguito del collaudo le opere risultino non funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato, il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora ciò non sia possibile, rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via gradata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati propter rem.
    Sul punto deve, inoltre, precisarsi, ora con specifico riferimento alle peculiarità del caso ora in esame, che:
    – il Comune resistente non può, ovviamente, procedere al collaudo allo stato attuale delle opere di urbanizzazione, pacificamente non conforme ai “minimi richiesti”, tanto da essere stato redatto, e approvato in tutte le sedi competenti, apposito progetto per l’adeguamento delle stesse;
    nulla vieta che tali lavori siano effettuati, invece che dal Comune o dal lottizzante, da singoli proprietari di lotti o, comunque, da imprese private, come già si è stabilito e come ampiamente si evidenzierà fra breve in sede di esame del secondo gruppo di domande processuali proposte dalla ricorrente;
    – nel caso specifico, dunque, il Comune potrà e dovrà procedere, senza ulteriore indugio, al collaudo e alla conseguente alla presa in carico delle infrastrutture una volta che le stesse saranno ultimate dalle imprese incaricate, oltre che, ovviamente, dover intervenire d’ufficio in caso di ritardo o inadempimento da parte degli esecutori.
    Pertanto la domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle opere di urbanizzazione merita accoglimento nei termini e secondo le modalità in precedenza descritti.
    Deve essere, invece, respinta l’ulteriore richiesta della ricorrente che le spese necessarie alla realizzazione dei lavori di implementazione e manutenzione delle opere, propedeutici al collaudo e alla presa in carico da parte del Comune, siano poste a carico di quest’ultimo anziché dei singoli proprietari.
    E questo non solo perché, in questa materia, la regola generale è che le spese di realizzazione delle infrastrutture necessarie all’avvio della lottizzazione gravino sul lottizzante (il quale “ne scarica” il peso economico sugli acquirenti dei lotti già edificati), ma anche perché, come già perfettamente evidenziato nella precedente sentenza di questa Sezione n. 575/2021, “relativamente alla specifica opera di urbanizzazione primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari. Deve infatti ritenersi sempre valida e ammessa – nella prospettiva di un modello di urbanistica “consensualizzata” e sempre più “partecipata” – una diversa disciplina e regolamentazione negoziale – da parte dei soggetti interessati – degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese per le opere di urbanizzazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4981/2014)”. Con l’ovvia e conclusiva precisazione ulteriore, che una volta intervenuta tale presa in carico, i costi della manutenzione delle infrastrutture passeranno a carico del solo Comune, quale ente – per legge- proprietario e gestore delle stesse.
    Si passa ora all’esame delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente con il gravame introduttivo e con i motivi aggiunti, volte all’annullamento degli svariati atti con cui il Comune ha inteso affidare alle società del “Gruppo Mela” l’esecuzione di interventi di implementazione dell’impianto fognario e di depurazione della lottizzazione Costa Paradiso.
    Tali domande non meritano accoglimento.
    Deve preliminarmente osservarsi come, a differenza di quanto già osservato per la domanda di presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, risulti, in primo luogo, fondata l’eccezione di inammissibilità delle domande ora in esame per difetto di legittimatio ad causam in capo al Presidente della Comunità, il quale ha posto in essere tale iniziativa processuale, che certamente non rientra nel concetto di “ordinaria gestione” -non solo senza previa autorizzazione dell’Assemblea condominiale, ma persino- in diretto contrasto con la deliberazione del 28 maggio 2011 (cfr. doc. 17 prodotto dalla ricorrente) con cui l’Assemblea aveva approvato un apposito “progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria delle infrastrutture depurative e della rete fognaria il p, laddove l’ampliamento della rete fognaria esistente e della relativa spesa”, che, in tal modo, era stato espressamente assunto “a carico” della Comunità (rectius dei proprietari che la stessa rappresenta).
    Il che, peraltro, evidenzia, quale autonoma e ulteriore motivo di inammissibilità delle domande in esame, la mancata impugnazione della deliberazione 8 aprile 2011, n. 11, con cui il Consiglio comunale di Vignola e Trinità d’Agultu aveva approvato il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, poi approvato dall’Assemblea della Comunità con la deliberazione assembleare del 28 maggio 2011 dianzi citata. Pur a fronte dell’evidente inammissibilità delle domande in esame, per le ragioni dianzi evidenziate, il Collegio ritiene, comunque, opportuno, a fini di maggiore completezza della risposta giurisdizionale, ulteriormente esaminare i profili più rilevanti su cui si fondano le difese della ricorrente, esame che, peraltro, conferma l’inammissibilità e infondatezza delle stesse.
    Chiaramente inammissibili sono, in primo luogo, le domande impugnatorie proposte con i motivi aggiunti notificati il 25 febbraio 2019 e con i motivi aggiunti notificati il 17 aprile 2019, aventi a oggetto le note 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 e 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 della Provincia di Sassari: è, infatti, evidente che le suddette note, sul contenuto delle quali si rinvia alla parte in narrativa, sono prive di contenuto precettivo e perciò di qualsivoglia portata lesiva nei confronti dell’odierna ricorrente.
    E, più in generale, sono inammissibili per difetto di interesse tutte le domande impugnatorie proposte sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti.
    Le stesse, infatti, hanno a oggetto atti che, senza in alcun modo ledere la Comunità odierna ricorrente, hanno semplicemente promosso -in una situazione di obiettiva inadeguatezza dell’impianto fognario esistente le iniziative di singoli proprietari volte, nelle more di una complessiva riorganizzazione, al miglioramento dello stesso impianto.
    Sotto il profilo del merito, inoltre, non vi sono motivi per discostarsi da quanto recentemente affermato da questa Sezione con la sentenza n. 575/2021, nella parte già richiamata in sede di esame della prima domanda formulata con il ricorso introduttivo e che vale la pena di riportare nuovamente per esteso, secondo cui “relativamente alla specifica opera di urbanizzazione primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari. Deve infatti ritenersi sempre valida e ammessa – nella prospettiva di un modello di urbanistica “consensualizzata” e sempre più “partecipata” – una diversa disciplina e regolamentazione negoziale – da parte dei soggetti interessati – degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese per le opere di urbanizzazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4981/2014)…il contestato intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso risulta disciplinato degli atti sopra menzionati, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili, per cui la relativa disciplina non può oggi essere contestata e rimessa in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari”.
    Si evidenzia, inoltre, come le censure rivolte nei confronti degli atti di affidamento (e preventiva autorizzazione) dei lavori sopra descritti alle società del “Gruppo Mela”, relative alla presunta violazione della disciplina sui contratti pubblici per omessa attivazione delle procedure ad evidenza pubblica, trovino puntuale smentita nel disposto dell’art. 16, comma 2 bis, del d.p.r. n. 380/2001 (richiamato dall’art. 36, comma quarto, del decreto legislativo n. 50/2016), secondo cui “Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
    E come l’ulteriore rilievo della ricorrente -secondo cui il Comune avrebbe, in tal modo, affidato a privati, oltre alla realizzazione, anche, la gestione delle nuove infrastrutture fognarie e di depurazione- risulti infondato in fatto, dovendosi, sul punto, ribadire, in senso opposto, che le opere di cui si discute dovranno e potranno essere (inevitabilmente) gestite dai privati costruttori solo per il periodo di tempo strettamente necessario alla loro realizzazione, mentre, una volta terminate, dovranno essere collaudate e prese in carico da parte del Comune, secondo quanto già si è enunciato ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna del Comune alla presa in carico delle opere stesse.
    Infine, a definitiva conferma di quanto sin qui sostenuto, si osserva che i lavori di realizzazione delle opere in discussione sono, nel frattempo, proseguiti anche oltre il I Lotto, senza che la ricorrente abbia impugnato i correlativi atti di autorizzazione e affidamento, sia regionali che comunali, con la conseguente improcedibilità delle domande impugnatorie anche sotto questo specifico punto di vista.
    Per le ragioni sin qui esposte, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti sopra descritti, e, per l’effetto, deve dichiararsi l’obbligo del Comune di Vignola e Trinità d’Agultu di prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione in questione, secondo le modalità in precedenza specificate.
    Non meritano, invece, accoglimento le ulteriori domande proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti.

    Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe proposti, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola di prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione in questione, nei termini e secondo le modalità specificare in motivazione, e condanna il Comune medesimo ad adempiere al citato obbligo, con le modalità parimenti specificate in motivazione. Dichiara improcedibili, inammissibili e infondate le ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
    Marco Lensi, Presidente
    Grazia Flaim, Consigliere
    Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
    L’ESTENSORE Antonio Plaisant
    IL PRESIDENTE Marco Lensi
    PDF SENTENZA TAR 142 del 02 marzo 2022 RG 1010/2018

    Redazione Costa Paradiso News
    “La Voce della Nostra Comunità”
    2 marzo 2022 alle 18:56

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