Accettazione eredità: serve il notaio?

by • 22 ottobre 2021 • In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Accettazione eredità: serve il notaio?472

Nel triste momento in cui viene a mancare un genitore o un coniuge, l’opinione comune considera i parenti più stretti già eredi; invece, per la legge non sei automaticamente erede. Infatti, per poter ereditare i beni che erano di proprietà del tuo parente defunto, devi prima accettare l’eredità. Se non accetti l’eredità, non sarai mai erede. Ed allora sorgono spontanee alcune domande. Come si accetta l’eredità? E per l’accettazione dell’eredità serve il notaio?

Nell’articolo che segue ti spiegheremo cosa devi fare per accettare l’eredità del tuo parente defunto e verificheremo se sei obbligato ad andare da un notaio per perfezionare l’accettazione e pagare una parcella salata. Innanzitutto, devi sapere che prima di accettare l’eredità, tu non sei ancora un erede, ma un chiamato all’eredità. Questo vuol dire che hai a disposizione del tempo (dieci anni dalla morte del parente) per decidere se accettare o meno di diventare erede e subentrare nella posizione del defunto. Questo tempo ti è utile per verificare ad esempio se il defunto ha dei debiti. Infatti, se dovessi accettare un’eredità carica di debiti, anche i debiti diventerebbero tuoi e non sarebbe certo un buon affare. Addentriamoci allora nel tema dell’articolo.

Occorre andare dal notaio per accettare l’eredità?
La legge chiarisce innanzitutto che:
[1] non puoi accettare l’eredità a termine o solo se si verifica una determinata condizione: questo vuol dire che non puoi accettare l’eredità dicendo che accetti solo a partire da una certa data oppure che accetti a condizione che si verifichi un determinato fatto;
[2] non puoi accettare solo in parte l’eredità: questo vuol dire che si può accettare tutta l’eredità, ma non si può accettare solo una parte dell’eredità;
[3] non puoi revocare l’accettazione già fatta: una volta che hai accettato, la tua decisione è irrevocabile.

Dopo questa necessaria premessa, diciamo che l’accettazione pura e semplice dell’eredità può essere:
[4] espressa
[5] o tacita
L’accettazione espressa si verifica quando il chiamato all’eredità, in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiara di accettare l’eredità oppure assume il titolo di erede.

Quindi, se il coniuge o il figlio di una persona deceduta dichiara in un atto pubblico o in una scrittura di accettare l’eredità oppure se si qualifica erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, questo vale come accettazione espressa.

Possiamo dire perciò che non è necessario ricorrere al notaio per accettare espressamente l’eredità considerato che è sufficiente dichiarare di accettare l’eredità o definirsi erede anche in una semplice scrittura privata (ad esempio in una lettera o in una comunicazione che provengono direttamente dal chiamato all’eredità).

L’accettazione tacita invece si verifica quando il chiamato all’eredità compie un qualsiasi atto che potrebbe compiere solo come erede e che quindi esprime in modo inequivocabile la sua volontà di accettare l’eredità.
Esempio: Sono atti di accettazione tacita di eredità: l’incasso dei canoni di affitto di un immobile che fa parte dell’eredità oppure la partecipazione ad un processo dichiarandosi erede del defunto oppure la presentazione di un’istanza per ottenere la voltura a proprio nome di un permesso di costruire già rilasciato in favore del parente defunto.

Quindi, anche per accettare tacitamente l’eredità non c’è alcun bisogno di ricorrere ad un atto notarile.

Quanto tempo hai per accettare l’eredità?
La legge [6] stabilisce che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni che decorrono dal giorno dell’apertura della successione. Questo vuol dire che il chiamato all’eredità ha dieci anni di tempo per accettare l’eredità e che questo termine parte dal giorno della morte della persona della cui eredità si discute.

Occorre dire che è possibile accorciare il termine di dieci anni entro cui un chiamato all’eredità deve accettarla [7]. Infatti, è possibile chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.

Se il chiamato all’eredità non fornisce risposta entro il termine fissato dal giudice, allora perderà il diritto di accettare l’eredità.

Ma quali soggetti possono chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità dovrà dichiarare se accetta o no? Per la legge possono presentare al giudice questa richiesta coloro i quali vi hanno interesse e cioè, ad esempio, i creditori dell’eredità e i chiamati ulteriori, cioè coloro i quali potrebbero ereditare se il chiamato all’eredità non volesse accettare l’eredità.

note:
[1] Art. 475 cod. civ.

[2] Art. 475 cod. civ.

[3] Art. 475 cod. civ.

[4] Art. 475 cod. civ.

[5] Art. 476 cod. civ.

[6] Art. 480 cod. civ.

[7] Art. 481 cod. civ.

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