Fuorilegge le ricette mediche di «comodo»

by • 30 ottobre 2020 • In evidenza, SALUTECommenti disabilitati su Fuorilegge le ricette mediche di «comodo»561

Lo stesso codice deontologico vieta la prassi diffusa di rilasciare prescrizioni di farmaci, ad aesempio dopo una chiacchierata telefonica con il paziente. E questo riguarda anche le ricette bianche.

Scatta il falso ideologico per il medico che, per fare un favore al farmacista che ha venduto un farmaco senza ricetta, lo prescrive sotto dettatura sul suo ricettario bianco. La Corte di cassazione (sentenza 28847), conferma la condanna per la prescrizione di un medicinale senza aver mai visto il paziente. Senza successo la difesa fa presente che le ricette “incriminate” non erano rosse, e dunque a carico del servizio sanitario nazionale, ma “fogli” liberi del medico di base che non agiva come pubblico ufficiale. Ad avviso dell’imputato la ricetta bianca era una semplice scrittura privata, che non conteneva nessuna attestazione di fatti di cui doveva essere provata la verità, ed aveva il solo scopo di autorizzare il farmacista alla vendita del farmaco, senza dare atto di una patologia. Un modo, insomma, di rimuovere l’ostacolo che la legge pone alla vendita di tutti i farmaci che non siano da banco.

Per la Cassazione non è così. La Suprema corte, nel confermare la falsità ideologica in certificati, commessa da una persona che svolge un servizio di pubblica utilità, coglie l’occasione per fare il punto sulla differenza tra il ricettario rosso, e quello bianco con la sola intestazione del medico. E ricorda che anche la prescrizione sul ricettario bianco, che il medico deve usare quando svolge attività privata, intramoenia compresa, presuppone un accertamento della sussistenza di un patologia che giustifichi la somministrazione del prodotto, a prescindere dall’obbligo di indicare la diagnosi. Una ricognizione diretta, imposta anche dal Codice deontologico dei camici bianchi che obbliga i sanitari ad indicare nelle ricette, solo dati clinici constatati.

La cattiva prassi delle “diagnosi” telefoniche
E questo proprio per evitare, le ricette di comodo, scritte al buio. Chiaramente non c’è alcun obbligo di visita quando il medico conosce già in paziente perché lo ha in cura da tempo, ha sintomi ricorrenti o una malattia cronica. La Suprema corte chiarisce che non può essere considerata attività ricognitiva «nonostante la prassi diffusa in tal senso, quella del medico che prescriva un farmaco semplicemente colloquiando al telefono con un assistito mai incontrato, il quale descrive determinati sintomi, senza averlo mai visitato e senza neanche conoscerne, ad esempio, le potenziali reazioni allergiche ad un determinato farmaco». In linea generale dunque la prescrizione di un medicinale presuppone una vista o la conoscenza diretta di un patologia. Fermo restando che le ricette, di entrambi i colori, condividono la stessa funzione accertativa, le differenze tra fogli bianchi e rossi, ci sono.

Le ricette dematerializzate
I giudici sottolineano che la sostituzione della ricetta “colorata” con quella dematerializzata, non influisce sui criteri di creazione a utilizzo. Le regole più stringenti dettate per quest’ultima sono giustificate dal fatto che quanto prescritto pesa sul servizio sanitario nazionale, e può essere usata contro il medico, in caso di uso inappropriato, davanti alla corte dei conti. Circostanza che non vale per la bianca che conserva comunque la sua valenza di certificativa: il beneficiario deve dunque rientrare nella categoria dei soggetti che hanno diritto alla prestazione. E non perché lo dice lo stesso assistito o il farmacista, ma perché risulta al medico.

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