Con divorzi e separazioni sempre più frequenti, il legislatore continua a prevedere la deducibilità, dal reddito complessivo, dell’assegno periodico versato all’ex coniuge, anche se residente all’estero. A sancirlo è l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, il quale prevede, nel dettaglio che:
Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge n. 132 del 2014.
La deduzione spetta solo per l’assegno destinato all’ex coniuge
La deducibilità è ammessa solo per la parte dell’assegno periodico destinato al mantenimento dell’ex coniuge e non anche per la quota parte destinata al mantenimento dei figli. In genere lo stesso provvedimento di separazione riporta l’indicazione di tali quote.
Tuttavia, è stabilito che laddove ciò non sia indicato, si presume che il 50% dell’importo stabilito dal giudice per l’assegno periodico sia destinato all’ex coniuge ed il restante 50% al mantenimento dei figli.
Quindi, se ad esempio, il provvedimento di separazione indica che il marito deve corrispondere 1.000 euro mensili all’ex coniuge e sono presenti anche i figli, significa che se il provvedimento nulla indica, si presume che 500 euro siano destinate all’ex coniuge e 500 euro ai figli.
Pertanto, sulla base della predetta regola, sarà deducibile dall’ex marito solo l’importo di 500 euro desinato all’ex coniuge. Per contro, se il provvedimento indicasse che dei 1.000 euro, solo 400 euro sono destinati all’ex moglie ed i restanti 600 euro al mantenimento dei figli, la deduzione troverebbe applicazione solo per i 400 euro.
Deduzione dell’assegno periodico all’ex coniuge anche per gli arretrati
Occorre, tuttavia, distinguere quali sono le voci che concorrono all’importo deducibile dell’assegno corrisposto all’ex coniuge e quali, invece, restano fuori. In soccorso ci viene la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 2020.
C’è, ad esempio da considerare l’eventuale aggiornamento ISTAT. In questo caso l’adeguamento ISTAT è deducibile solo laddove la sentenza di separazione del giudice prevede un adeguamento automatico dell’assegno periodico.
Deducibili sono anche gli importi versati a titolo di arretrati e ciò anche se il versamento avviene in unica soluzione. In questo caso, infatti, tali arretrati rappresentano una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
La deducibilità del contributo casa e della rata del mutuo corrisposti all’ex coniuge
Rientra nell’importo deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ossia le somme disposte dal giudice e versate periodicamente all’ex coniuge per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio. A questo proposito l’Amministrazione finanziaria ritiene che se il provvedimento del giudice prevede il contributo casa senza però specificare l’importo esatto da corrispondere, allora questo è determinato “per relationem” (quindi, se ad esempio il provvedimento dice che il marito deve versare all’ex coniuge anche l’importo del canone di affitto della casa, allora il contributo sarà pari al canone mensile come da contratto di locazione). L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che se il contributo casa si riferisce all’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Infine rientra tra le voi deducibili anche l’importo mensile versato in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge a condizione però che dal provvedimento giudiziale di separazione risulti che quest’ultimo non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento medesimo.
Non è deducibile, invece. l’assegno all’ex coniuge quando questo è corrisposto in unica soluzione o una tantum (la normativa, infatti, parla di assegno periodico ed in questo caso il requisito della periodicità non è soddisfatto).
Indicazione in dichiarazione dei redditi e documenti da conservare
La deduzione dell’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge avviene secondo il principio di cassa. Dunque, ad esempio, nel Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, si può dedurre l’assegno periodico “versato” all’ex coniuge nell’anno d’imposta 2019.
Se il contribuente presenta il Modello 730/2020 (con scadenza il 30 settembre 2020), l’indicazione avviene al rigo E22 dove, in colonna 1 bisogna riportare il codice fiscale dell’ex coniuge verso il quale l’assegno è stato corrisposto ed in colonna 2 l’importo versato nel 2019. Stessa logica di compilazione se si presenta il Modello Redditi PF/2020 da inviare entro il 30 novembre 2020 (in questo caso il rigo di riferimento è RP22).
Ai fini della deducibilità e di eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria, occorre conservare la seguente documentazione:
Sentenza di separazione o divorzio;
Eventuale accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del dl n. 132/2014;
Eventuale Accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del dl n. 132/2014.
Occorre altresì conservare bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2019 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
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