Smart working: la tutela assicurativa

by • 14 giugno 2020 • In evidenza, SOCIALECommenti disabilitati su Smart working: la tutela assicurativa616

Smart working e infortuni domestici. Quando interviene la copertura assicurativa Inail? Benchè la tutela del lavoratore sia estesa anche a distanza, non sempre si riesce a stabilire momento e causa dell’incidente.

I vantaggi del lavoro agile per il lavoratore sono ben noti e fra questi ci sono anche i minori rischi legati agli spostamenti che bisogna fare per recarsi in ufficio o sul luogo di lavoro (infortuni in itinere). Cosa che però non mette del tutto al riparo da possibili infortuni che possono avvenire a casa.

I rischi del lavoro da casa
Questo non significa che il lavoratore non sia sottoposto a rischi durante il lavoro agile, ma solo che cambia l’ambito di applicazione della tutela infortunistica non essendo più il datore di lavoro responsabile dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, ma il lavoratore stesso chiamato a svolgere la propria attività a distanza, da casa o da altro luogo da cui sia possibile utilizzare una connessione internet. Questa situazione di forte dinamicità, però, ha fatto sorgere un grande interrogativo nella comunità degli smart worker: cosa succede se un dipendente incorre in un infortunio quando sta lavorando fuori dall’ufficio che di solito frequenta?

La tutela assicurativa
Ebbene, nulla è stato lasciato al caso. L’Inail aveva già predisposto delle tutele nel 1917 partendo dalla legge numero 81 dove all’art. 23 si tutela il telelavoro che già esisteva da molti anni prima e solo ultimamente stava ricevendo un impulso da parte del governo, nonostante i numerosi ostacoli ancora esistenti. La legge dice infatti che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”. Così, l’Inail ha precisato con la circolare numero 48 che “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Gli infortuni domestici
Pertanto, nulla cambia se il lavoro viene svolto presso il datore di lavoro o da casa.

Quello che attiene è che l’infortunio, anche di tipo domestico, avvenga durante l’orario di lavoro e per causa di lavoro. In pratica si allinea a livello assicurativo la giornata di smart working a una normale giornata lavorativa. Quindi, in definitiva, secondo l’Inail, “una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo”. Unico caso in cui vi è esclusione di copertura assicurativa è quando il dipendente assuma un comportamento contrario al buon senso, causando un infortunio. Ma questo vale anche nel caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta sul luogo di lavoro abituale. Sarà quindi il datore di lavoro ad accertarsi che non vi siano state irregolarità, violazione di norme o comportamenti scorretti, tanto a casa del lavoratore quanto in ufficio. Certamente in regime di smart working sarà più difficile dimostrare con esattezza come e quando è avvenuto l’infortunio non essendoci sorveglianza (se non a distanza) da parte del datore di lavoro. A tal fine fa sempre fede un verbale di pronto soccorso o la testimonianza di qualche familiare. Per il resto, la disciplina dello smart working è regolata da appositi accordi invivudiali in cui viene anche riconosciuto l’ambito di applicazione della copertura assicurativa in caso di incidenti domestici.

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